PROFESSIONE
GIORNALISTA: LEGGI E REGOLE
Tra “mito” della
professione e regole non sempre chiarissime. Come si diventa
Giornalista.
Cerchiamo di fare un
minimo di chiarezza in un settore forse non proprio chiarissimo.
La materia
viene regolamentata dalla legge 3 febbraio 2963, n. 69, che istituisce l'Ordine dei
giornalisti e l'albo professionale, quest'ultimo diviso in due
elenchi (art. 26) rispettivamente dei "professionisti" e dei
"pubblicisti", oltre poi ad un elenco speciale (art. 28), in cui sono iscritti i giornalisti stranieri e
coloro che, "pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la
qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste di carattere
tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e
cinematografici".
Con l'ultima disposizione si intende che la direzione di una rivista "di
carattere tecnico, professionale o scientifico" può essere assunta da
una persona non iscritta all'Albo. Ad esempio, un ingegnere può essere
direttore responsabile di una rivista di ingegneria...ma non di una
regolare testata su internet!
Una nota del
Ministero di Grazia e Giustizia, infatti, del 26 ottobre 1995 spiegava che i
cosiddetti "giornali telematici" (allora il Videotel e similari)
non rientrano nella previsione dell'art. 28 della l. 69/63 e per cui devono
essere diretti da un giornalista iscritto all'Albo, professionista o
pubblicista. Tale nota veniva rafforzata da un "parere" reso dal Consiglio nazionale
dell'Ordine, secondo il quale in un giornale telematico "manca
soprattutto il requisito relativo alla destinazione della pubblicazione,
consistente nella sua esclusiva diffusione tra gli operatori di quella
particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico. Un
giornale telematico, invece, può rivolgersi a una platea sterminata, e
indiscriminata, di utenti". E così, concludeva il Consiglio, i
giornali telematici devono essere diretti da un giornalista iscritto
regolarmente all'Albo.
La legge n. 47/1948
(c.d. “legge sulla stampa”) definiva stampe o
stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con
mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
La
legge n. 62 del 7 marzo 2001, Nuove norme sull'editoria e sui
prodotti editoriali, ha poi ridefinito, estendendola,
la nozione di "prodotto editoriale".
Oggi per prodotto
editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico,
destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei
prodotti discografici o cinematografici.
In sostanza, la nuova
nozione prescinde dal supporto, focalizzandosi invece sul contenuto
informativo.
Le tipologie di
editoria online sono fondamentalmente due:
Le testate
giornalistiche telematiche
hanno l'obbligo di registrazione presso il Tribunale, devono avere un
direttore responsabile, se hanno periodicità regolare o sostegno
finanziario statale o se hanno in organico redattori giornalisti
professionisti, pubblicisti o praticanti.
L'estensione del regime giuridico della stampa tradizionale a quella
online ha generato però alcune critiche, dovute più che altro alla
mancanza, in quest'ultima tipologia, dei presupposti di materialità
e territorialità. La territorialità si può identificare comunque
nel
server; i dubbi restano nel caso in cui questo sia situato all'estero.
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Ma vediamo come si
ottiene l'iscrizione all'Albo. Va premesso che la distinzione tra
"professionisti" e "pubblicisti" sancita dalla legge 1 del '63
oggi non ha
più senso (forse non lo aveva neanche allora). Infatti i
professionisti sono "coloro che esercitano in modo esclusivo o
continuativo la professione di giornalista", mentre sono pubblicisti
"coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita
anche se esercitano altre professioni o impieghi"(art.1). Sappiamo bene,
infatti, che oggi molti “pubblicisti” non solo sono Direttori
Responsabili di testate prestigiose ma molti altri rappresentano le
colonne portanti di intere redazioni.
Però per essere
professionisti non basta svolgere la professione in modo esclusivo o
continuativo, ma si deve superare la prova di idoneità professionale,
alla quale si accede dopo 18 mesi di praticantato. "La pratica
giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio
giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia
quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti
professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione
nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari" (artt.
32, 33 e 34).
Un pò più semplice essere
iscritti nel registro dei pubblicisti. Recita l'art. 35: "Per
l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata
[...], anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del
richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che
comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno
due anni".
Va detto che ogni Ordine regionale o interregionale ha un proprio
regolamento, nel quale è previsto il numero minimo di pubblicazioni da
presentare, in genere abbastanza elevato da rendere impossibile
l'iscrizione a chi non collabori stabilmente a un quotidiano, a un
settimanale o ad un periodico.
CHI FA INFORMAZIONE CONTINUATIVA E
PERIODICA ON-LINE, UTILIZZANDO LE STESSE PROCEDURE PREVISTE PER
L'INFORMAZIONE SU CARTA (PERIODICITA', INDICAZIONE DI NUM.,ANNO E DATA,
ECC.) DEVE OBBLIGATORIAMENTE AFFIDARE LA DIREZIONE AD UN GIORNALISTA
ISCRITTO ALL'ALBO E REGISTRARE LA TESTATA PRESSO IL TRIBUNALE; CIO' E'
ANCHE SINONIMO DI GARANZIA E PROFESSIONALITA'/TRASPARENZA VERSO I
LETTORI (si immagini, che so, un ragazzetto di 19 anni, magari con
la terza media e “la testa calda” che improvvisamente decide di fare
informazione on-line senza avere la benché minima preparazione o gli
strumenti culturali adeguati...ma che garanzia avrebbero i lettori...?).
RICORDIAMO, QUINDI, CHE PARLIAMO DI UN UNICO ORDINE PROFESSIONALE
CON ALL'INTERNO 2 DISTINTI ALBI :GIORNALISTI PUBBLICISTI E
GIORNALISTI PROFESSIONISTI. Anche il Tesserino Professionale,
che un tempo era di 2 colori diversi, oggi è stato unificato ed è
marrone scuro per entrambi.
Giornalisti con la
laurea?
E’ un discorso molto acceso che va avanti
oramai dal 1930. I Giornalisti (così come i professionisti di altre
discipline) devono per forza possedere una laurea per poter
intraprendere il
percorso?
Ci sono 2 scuole di pensiero. In molti, in
verità, credono che una preparazione robusta ed “accademica” (magari in
Scienze della Comunicazione) possa garantire al lettore/fruitore
professionalità e trasparenza. Tutt’altra cosa è la libera espressione
del proprio pensiero attraverso scritti o altro come prevede la nostra
Costituzione.
Così come per costruire un ponte ci si
affida ad un ingegnere o per progettare un edificio ad un architetto, allo stesso modo molti pensano che per gestire
un prodotto editoriale, selezionare, valutare, correggere e portare
avanti una “macchina” informativa/editoriale/comunicativa, ci si debba
affidare ad un Giornalista laureato e dotato, così, degli strumenti e
delle conoscenze specifiche (oltre che di esperienza) per poter
occuparsi ad un certo livello di prodotti di questo tipo.
Le polemiche negli anni sono state tante.
Forse troppe. Il
Consiglio dei Ministri del
22 dicernbre
2005 ha approvato la cosiddetta “Bozza Siliquini” (dal nome
dell'allora sottosegretario alla Pubblica Istruzione
Maria Grazia Siliquini)
che modifica l’accesso alla professione giornalistica così come
all'inizio fissato nel
1928 e poi confermato dalla legge dell’Ordine del
1963. Per essere ammessi all’esame di Stato per diventare
giornalisti non si dovrà più passare necessariamente per due anni di
praticantato in una struttura editoriale, ma si dovrà conseguire una
laurea (almeno triennale) in una Università, più:
-
Due anni di pratica e studio in uno
degli Istituti di Formazione al Giornalismo promossi dall’Ordine;
-
Master biennali istituiti con
convenzioni fra Università e Ordine;
-
Lauree specialistiche biennali che
garantiscano almeno il cinquanta per cento di attività pratica di
redazione.
In tutti i casi
l’Ordine ha potere di controllo e di verifica sui percorsi di
formazione.
Per approfondire
clicca qui .
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Premessa.
Chi è il giornalista pubblicista:
Recita l’articolo 1 (IV
comma) della legge n. 69/1963: “Sono pubblicisti coloro che
svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se
esercitano altre professioni o impieghi”. La Corte di Cassazione
(Cass. pen., 2 aprile 1971, in Riv. dir. sportivo, 1971,
121) ha stabilito esattamente la differenza fondamentale tra pubblicisti
e professionisti in base alla <professionalità esclusiva> di questi
ultimi, laddove i primi, pur svolgendo sempre un’attività non
occasionale e retribuita, possono anche svolgere altre professioni. E’
dunque arbitraria - secondo la Suprema Corte - una discriminazione
qualitativa tra la natura e l’ampiezza degli scritti che sarebbero
permessi all’una o inibiti all’altra categoria. “Nell'ordinamento
della professione di giornalista, di cui all'art. 35 l. 3 febbraio 1963
n. 69, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello
qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e
condizioni previsti dall'art. 35 della stessa legge, mentre all'organo
professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure
tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della
sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta
iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo
della stampa (richiami a Corte cost. n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del
1989)”. (Cass. civ. Sez.III 14-01-2002, n. 360; Giordanelli c. Cons.
naz. Ord. giornalisti e altri; FONTI Mass. Giur. It., 2002, Foro It.,
2002, I).
L’articolo 35 della
legge citata disciplina le “modalità d’iscrizione nell’elenco dei
pubblicisti” e precisa che “la domanda deve essere corredata...anche dai giornali e periodici contenenti
scritti a firma del richiedente, e da certificati dei
direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività
pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni”.
L’articolo 34 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale
(Dpr n. 115/1965) precisa che “ai fini
dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista
dall’articolo 35 della legge deve contenere
elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica
nell’ultimo biennio”.
L’articolo 34 del
Regolamento detta norme:
-
per chi svolge la
propria attività con corrispondenze e articoli non firmati
(l’attestazione del direttore in questo caso è fondamentale);
-
per i
collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione,
delle agenzie di stampa e dei cinegiornali;
-
per i
telecinefotoperatori. L’articolo 34 del Regolamento afferma, infine,
nell’ultimo comma: “Il Consiglio regionale
può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in
merito all’esercizio della attività giornalistica da parte
degli interessati”.
L’aspirante pubblicista:
a)
normalmente è una persona che esercita altre professioni o impieghi. E’
una persona, cioè, che non svolge in esclusiva la professione di
giornalista, caratteristica quest’ultima del giornalista professionista;
b) condizione per
l’iscrizione
è l’aver svolto per due anni un’attività giornalistica non
occasionale e retribuita regolarmente;
c)
l’attività giornalistica consiste in scritti, articoli,
corrispondenze su giornali e periodici cartacei e non
(la legge non parla di tirature, aree diffusionali, corpo redazionale,
ecc.);
d)
i certificati rilasciati dai direttori responsabili (delle pubblicazioni) devono
comprovare l’attività pubblicistica
regolarmente retribuita da almeno due anni;
e)
la domanda deve essere corredata dai giornali e periodici con gli
scritti, gli articoli e le corrispondenze (anche non firmati). Il
Regolamento aggiunge che la documentazione deve contenere
elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività
giornalistica nell’ultimo biennio.
f) per quanto
riguarda gli addetti agli Uffici stampa privati, gli “scritti” possono
essere anche i comunicati diretti ai mass media.
Secondo lo Zingarelli, per “scritto” si intende “qualunque notazione,
espressione, comunicazione e sim. realizzara tramite la scrittura”.
In ordine all’iscrizione all’elenco dei pubblicisti degli addetti
all’ufficio stampa di enti privati, è necessario: 1) allegare
alla domanda la seguente documentazione: press book, comunicati stampa,
schede informative, articoli di presentazione, lavoro preparatorio
redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei
rapporti con la stampa, redazione testi per conto di un ufficio stampa,
redazione testi per giornali e riviste, redazione testi a vario titolo.
Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque,
non promozionale o pubblicitario dell’attività svolta; 2) presentare
una dichiarazione di un iscritto all’albo che certifichi l’attribuzione
dei testi presentati. In assenza di un iscritto all’albo dei giornalisti
la certificazione può essere fatta d’ufficio dall’Ordine regionale sulla
base di prove documentali e testimoniali.
Per gli addetti agli uffici stampa privati, oltre i requisiti indicati
in precedenza, la domanda di iscrizione deve essere corredata anche da
documentazione che attesti l’attività di ufficio stampa regolarmente
retribuita da almeno due anni (busta paga o fatture).
g)
Gli aspiranti pubblicisti, qualora guadagnino oltre i 5mila euro
all’anno, dovranno dimostrare di essere assicurati con la
gestione separata dell’Inps. Non sono assicurati con l’Inps coloro che
abbiano accordi scritti di data certa (e con anticipo rispetto
all’inizio delle collaborazioni) con gli editori, accordi scritti che
prevedano la cessione dei diritti d’autore (legge n.
633/1941). Va anche ribadito che i compensi dovranno avvenire
con periodicità e che il Consiglio non accetta pagamenti unici al
termine del biennio di attività giornalistica. (Delibera
del Consiglio dell'Ogl 10 giugno 2004).
Non devono esibire
alcuna documentazione contabile gli aspiranti pubblicisti soci di una
società editrice legata ad un’associazione di volontariato (articolo 2
della legge 266/1991).
Viene
giudicata adeguata una retribuzione che, per ognuna delle previste
prestazioni giornalistiche, non sia inferiore almeno al 25% della
somma prevista dal Tariffario stabilito ogni anno per le prestazioni
professionali autonome dei giornalisti (così
il Consiglio nazionale con delibera 30 ottobre 1995).
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La
domanda per ottenere l’iscrizione:
Le domande vanno
presentate nel rispetto di norme generali rese pubbliche sotto forma di
un documento che viene consegnato agli aspiranti pubblicisti. Tale
documentazione va ritirata presso la segreteria dell’Ordine regionale
cui si appartiene. Eccone il testo
Per ottenere
l'iscrizione all'Elenco pubblicisti, in ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, è indispensabile avere
svolto nell'ultimo biennio collaborazioni giornalistiche continuative e
retribuite presso quotidiani, periodici o testate giornalistiche di
emittenti televisive oppure telematiche (diffuse a mezzo rete internet,
regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale e dirette
da un Giornalista iscritto all’Albo) con scritti a firma del
richiedente. Sono esclusi i libri e le collaborazioni svolte presso
pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico (dirette
da iscritti all’Elenco Speciale). Pertanto l'aspirante pubblicista è
invitato a presentare giornali o fotocopie che riportino gli scritti
di cui sopra. Viene consigliato di raccogliere tale documentazione in
modo completo o comunque in misura corrispondente alla media settimanale
o mensile degli scritti pubblicati nell'ultimo biennio (almeno 65
articoli nel biennio per i quotidiani e 40/50 per i periodici).
Il numero richiesto può variare a seconda
dell’Ordine regionale, per cui si consiglia di informarsi di persona.
Per le
collaborazioni alle testate radio-tv gli interessati devono presentare:
-
la trascrizione
integrale di almeno 50 testi giornalistici con relative
cassette audio/video firmati dal richiedente per la testata che ne
certifica la collaborazione, indicando, accanto a ciascun servizio,
la data di trasmissione;
-
l’elenco completo
dei servizi firmati dal richiedente nel biennio precedente la
domanda di iscrizione, controfirmati dal direttore responsabile
della testata che li ha trasmessi.
Tutti devono presentare:
a) l’attestazione/certificazione del (o dei) direttore/i
(su carta intestata con firma e timbro)
della (o delle) pubblicazione/i presso la quale (o le quali)
l'interessato collabora, atta (o atte) a dimostrare in modo certo la
effettiva redazione degli articoli indicati. Coloro che esercitano la
propria attività con articoli o corrispondenze non firmate devono
allegare alla domanda anche l’elenco dei servizi sottoscritto dal
direttore della pubblicazione, idoneo a dimostrare in modo certo la
effettiva redazione degli articoli che devono essere identificati
chiaramente sulle pagine dei periodici e dei quotidiani a cura della
direzione responsabile;
b) copia o copie
delle ricevute dei compensi percepiti nell'ultimo biennio.
E' obbligatorio
dimostrare che i compensi siano stati assoggettati a ritenuta d'acconto.
Quando il biennio abbraccia periodi di tre anni fiscali, è obbligatorio
allegare per i primi due la certificazione (annuale) dei compensi
assoggettati a ritenuta d'acconto alla fonte (art 4 del Dpr
322/1998). La certificazione dei compensi di lavoro autonomo va
rilasciata entro il marzo di ogni anno per le ritenute versate
nell’anno solare precedente. Si specifica che nulla vieta di rilasciare
la suddetta certificazione immediatamente dopo aver eseguito il
pagamento della ritenuta, il quale deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo a quello in cui viene pagato il compenso al
lavoratore autonomo.
La
retribuzione dell’aspirante pubblicista:
Il problema
dell’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, sotto il profilo della
retribuzione, è stato affrontato due volte dalla Corte
costituzionale con una sentenza e con un’ordinanza:
sentenza 21-23
marzo 1968 n. 11
a)
“L’appartenenza all’Ordine non è condizione necessaria per lo
svolgimento di un’attività giornalistica che non abbia rigorosa
caratteristica di professionalità”.
b)
“L’esperienza dimostra che il giornalismo, se
si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica
professionalmente, vive soprattutto attraverso l’opera quotidiana dei
professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la
libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale
di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue
radici vitali”.
c)
“Del pari non fondata è la questione relativa
al primo comma dell’articolo 35, impugnato nella parte in cui stabilisce
che al fine dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti il
richiedente deve offrire la dimostrazione di aver svolto attività
retribuita da almeno due anni. Il timore espresso dal giudice a quo che
questa norma consenta un sindacato sulle pubblicazioni non ha
ragione di essere, perché la certificazione dei direttori e la
esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di
consentire che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né
occasionalmente né gratuitamente e per il tempo richiesto dalla
legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una
valutazione di merito capace di risolversi, come afferma l’ordinanza, in
“una forma larvata di censura ideologica”.
ordinanza 6-18
luglio 1989 n. 420:
“E’ manifestamente
infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 35 legge 3
febbraio 1963 n. 69 in quanto l’accertamento del requisito della
regolare retribuzione richiesto per l’iscrizione all’albo dei
pubblicisti non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine dei
giornalisti essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni
regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali
regole dell’esperienza”.
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Considerazioni
sulla sentenza e sull’ordinanza della Corte costituzionale.
La Corte
costituzionale afferma:
a)
che il Consiglio non può svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e
alcuna valutazione di merito sugli scritti;
b)
che la certificazione dei direttori (che abbraccia anche la regolare
retribuzione) e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo
al fine di accertare se l’attività sia stata
esercitata né occasionalmente né gratuitamente;
c)
che il requisito della regolare retribuzione non postula una valutazione
discrezionale dell’Ordine, essendo questo tenuto all’adempimento secondo
le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle
normali regole dell’esperienza.
Questi sono i
tre punti centrali della sentenza e dell’ordinanza, che integrano la
legge istitutiva dell’Ordine e il suo regolamento di esecuzione. Le
pronunce della Corte costituzionale hanno la stessa incidenza della
legge.
Le conseguenze:
1) dalla
lettera b) si capisce chiaramente che il Consiglio ha un
potere meramente ricognitivo e che l’attività giornalistica non deve
essere né occasionale né GRATUITA (la retribuzione può, quindi, variare
da un minimo a un massimo indefinito).
2) Sentenze
che fissano "comuni regole probatorie e criteri desumibili dalle normali
regole dell’esperienza":
a) devono
essere ritenuti validi anche articoli pubblicati su modesti periodici
(Corte Appello Napoli, 27 gennaio 1971 in Angelo Cardillo, Le leggi
sulla stampa, Edizioni Bucalo). Cardillo parla di una
cinquantina di articoli nell’ultimo biennio a corredo della
domanda di iscrizione nell’elenco pubblicisti dell’Albo. Cardillo
riferisce, inoltre, che alcuni Consigli prescindono dalla tiratura dei
giornali e danno peso al contenuto egli articoli; ed anzi, in presenza
di un contenuto obiettivamente giornalistico, accettano anche articoli
apparsi su periodici tecnici, scientifici o professionali.
b)
“Gli Ordini professionali nell’esaminare le istanze di iscrizione ai
relativi albi devono solo verificare se l’aspirante sia in possesso dei
requisiti prescritti dalla legge senza operare alcuna valutazione del
pubblico interesse ad accogliere la domanda...” (Consiglio di Stato,
sezione VI, 9 giugno 1986, n. 432).
c)
“Il collaboratore del <Foro italiano>, che abbia prestato
continuativamente la propria opera retribuita per almeno due anni, ha
diritto alla iscrizione nell’albo dei giornalisti pubblicisti; è,
pertanto, illegittima la deliberazione del Consiglio dell’Ordine che ne
rifiuti l’iscrizione” (Tribunale Bari, 3 aprile 1992, in Foro it.,
1992, I, 1554).
d)
l’attività di pubblicista può essere esercitata dai pubblici dipendenti
(Tar Lombardia, sez. I, 12 dicembre 1986, n.
961).
e)
“L’illegittimo rifiuto della domanda di iscrizione all’albo
professionale comporta la responsabilità del Consiglio dell’Ordine per i
danni subiti dal professionista a seguito della mancata iscrizione”
(Trib. Roma, 3 febbraio 1994, in Gius, 1994, fasc. 8, 221).
TESTATE ON-LINE:
L'avvento del web.
Si può sostenere legittimamente e
ragionevolmente che sono da registrare nei Tribunali (con un direttore
responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al
pubblico e strutturate come "giornale" (sia esso di carta, radiofonico,
televisivo, oppure utilizzante "ogni altro mezzo di diffusione"
che oggi è internet). Una sentenza milanese va proprio in questa direzione:"Alla
luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla
rete Internet, risulta ormai acquisito all'ordinamento giuridico il
principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a
quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito
esplicitamente dall'articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione
incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si
può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni
o stampati - contemplati nell'Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 -
se non in virtù di una sentenza irrevocabile" (Tribunale di
Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida
al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
Per quanto riguarda il "giornalismo
elettronico/telematico", il protocollo contrattuale "si applica ai redattori
di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici
per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie
ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico
relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed
interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate
di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di
servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale". Il contratto in
sostanza ha preso atto che "la rete Internet è equiparabile a organo di
stampa". "La rete Internet, quale sistema internazionale di
interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad
un organo di stampa" (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Riviste Dir. e Giur.,
1997, 472, n. Catalano). Ricordiamo che "Spazio Motori" è stata una
delle prime testate giornalistiche (settoriali) telematiche regolarmente
registrate presso un Tribunale.
Massimiliano Giovine
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Fonti:
ODG (Ordine Nazionale dei Giornalisti) – Franco Abruzzo (ex Presid.
Ordine dei Giornalisti della Lombardia) – Wikipedia - Altalex