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PROFESSIONE GIORNALISTA: LEGGI E REGOLE

Tra “mito” della professione e regole non sempre chiarissime. Come si diventa Giornalista.

 

Cerchiamo di fare un minimo di chiarezza in un settore forse non proprio chiarissimo. La materia viene regolamentata dalla legge 3 febbraio 2963, n. 69, che istituisce l'Ordine dei giornalisti e l'albo professionale, quest'ultimo diviso in due elenchi (art. 26) rispettivamente dei "professionisti" e dei "pubblicisti", oltre poi ad un elenco speciale (art. 28), in cui sono iscritti i giornalisti stranieri e coloro che, "pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste di carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".
Con l'ultima disposizione si intende che la direzione di una rivista "di carattere tecnico, professionale o scientifico" può essere assunta da una persona non iscritta all'Albo. Ad esempio, un ingegnere può essere direttore responsabile di una rivista di ingegneria...ma non di una regolare testata su internet!

Una nota del Ministero di Grazia e Giustizia, infatti, del 26 ottobre 1995 spiegava che i cosiddetti "giornali telematici" (allora il Videotel e similari) non rientrano nella previsione dell'art. 28 della l. 69/63 e per cui devono essere diretti da un giornalista iscritto all'Albo, professionista o pubblicista. Tale nota veniva rafforzata da un "parere" reso dal Consiglio nazionale dell'Ordine, secondo il quale in un giornale telematico "manca soprattutto il requisito relativo alla destinazione della pubblicazione, consistente nella sua esclusiva diffusione tra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico. Un giornale telematico, invece, può rivolgersi a una platea sterminata, e indiscriminata, di utenti". E così, concludeva il Consiglio, i giornali telematici devono essere diretti da un giornalista iscritto regolarmente all'Albo.

La legge n. 47/1948 (c.d. “legge sulla stampa”) definiva stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
La legge n. 62 del 7 marzo 2001, Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, ha poi ridefinito, estendendola, la nozione di "prodotto editoriale".

Oggi per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

In sostanza, la nuova nozione prescinde dal supporto, focalizzandosi invece sul contenuto informativo.

Le tipologie di editoria online sono fondamentalmente due:

  • trasformazione online di riviste cartacee

  • riviste nate dall'origine online (editoria telematica) - Vedi corso online e 1°corso on-line di Giornalismo e Comunicazione

 

Le testate giornalistiche telematiche hanno l'obbligo di registrazione presso il Tribunale, devono avere un direttore responsabile, se hanno periodicità regolare o sostegno finanziario statale o se hanno in organico redattori giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti.
L'estensione del regime giuridico della stampa tradizionale a quella online ha generato però alcune critiche, dovute più che altro alla mancanza, in quest'ultima tipologia, dei presupposti di materialità e territorialità. La territorialità si può identificare comunque nel server; i dubbi restano nel caso in cui questo sia situato all'estero.

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Ma vediamo come si ottiene l'iscrizione all'Albo. Va premesso che la distinzione tra "professionisti" e "pubblicisti" sancita dalla legge 1 del '63 oggi non ha più senso (forse non lo aveva neanche allora). Infatti i professionisti sono "coloro che esercitano in modo esclusivo o continuativo la professione di giornalista", mentre sono pubblicisti  "coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi"(art.1). Sappiamo bene, infatti, che oggi molti “pubblicisti” non solo sono Direttori Responsabili di testate prestigiose ma molti altri rappresentano le colonne portanti di intere redazioni.

Però per essere professionisti non basta svolgere la professione in modo esclusivo o continuativo, ma si deve superare la prova di idoneità professionale, alla quale si accede dopo 18 mesi di praticantato. "La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari" (artt. 32, 33 e 34).

Un pò più semplice essere iscritti nel registro dei pubblicisti. Recita l'art. 35: "Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata [...], anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni".
Va detto che ogni Ordine regionale o interregionale ha un proprio regolamento, nel quale è previsto il numero minimo di pubblicazioni da presentare, in genere abbastanza elevato da rendere impossibile l'iscrizione a chi non collabori stabilmente a un quotidiano, a un settimanale o ad un periodico.

CHI FA INFORMAZIONE CONTINUATIVA E PERIODICA ON-LINE, UTILIZZANDO LE STESSE PROCEDURE PREVISTE PER L'INFORMAZIONE SU CARTA (PERIODICITA', INDICAZIONE DI NUM.,ANNO E DATA, ECC.) DEVE OBBLIGATORIAMENTE AFFIDARE LA DIREZIONE AD UN GIORNALISTA ISCRITTO ALL'ALBO E REGISTRARE LA TESTATA PRESSO IL TRIBUNALE; CIO' E' ANCHE SINONIMO DI GARANZIA E PROFESSIONALITA'/TRASPARENZA VERSO I LETTORI (si immagini, che so, un ragazzetto di 19 anni, magari con la terza media e “la testa calda” che improvvisamente decide di fare informazione on-line senza avere la benché minima preparazione o gli strumenti culturali adeguati...ma che garanzia avrebbero i lettori...?).
RICORDIAMO, QUINDI, CHE PARLIAMO DI UN UNICO ORDINE PROFESSIONALE CON ALL'INTERNO 2 DISTINTI ALBI :GIORNALISTI PUBBLICISTI E GIORNALISTI PROFESSIONISTI. Anche il Tesserino Professionale, che un tempo era di 2 colori diversi, oggi è stato unificato ed è marrone scuro per entrambi.

 

Giornalisti con la laurea?

E’ un discorso molto acceso che va avanti oramai dal 1930. I Giornalisti (così come i professionisti di altre discipline) devono per forza possedere una laurea per poter intraprendere il percorso?

Ci sono 2 scuole di pensiero. In molti, in verità, credono che una preparazione robusta ed “accademica” (magari in Scienze della Comunicazione) possa garantire al lettore/fruitore professionalità e trasparenza. Tutt’altra cosa è la libera espressione del proprio pensiero attraverso scritti o altro come prevede la nostra Costituzione.

Così come per costruire un ponte ci si affida ad un ingegnere o per progettare un edificio ad un architetto, allo stesso modo molti pensano che per gestire un prodotto editoriale, selezionare, valutare, correggere e portare avanti una “macchina” informativa/editoriale/comunicativa, ci si debba affidare ad un Giornalista laureato e dotato, così, degli strumenti e delle conoscenze specifiche (oltre che di esperienza) per poter occuparsi ad un certo livello di prodotti di questo tipo.

 

Le polemiche negli anni sono state tante. Forse troppe. Il Consiglio dei Ministri del 22 dicernbre 2005 ha approvato la cosiddetta “Bozza Siliquini” (dal nome dell'allora sottosegretario alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Siliquini) che modifica l’accesso alla professione giornalistica così come all'inizio fissato nel 1928 e poi confermato dalla legge dell’Ordine del 1963. Per essere ammessi all’esame di Stato per diventare giornalisti non si dovrà più passare necessariamente per due anni di praticantato in una struttura editoriale, ma si dovrà conseguire una laurea (almeno triennale) in una Università, più:

  • Due anni di pratica e studio in uno degli Istituti di Formazione al Giornalismo promossi dall’Ordine;

  • Master biennali istituiti con convenzioni fra Università e Ordine;

  • Lauree specialistiche biennali che garantiscano almeno il cinquanta per cento di attività pratica di redazione.

In tutti i casi l’Ordine ha potere di controllo e di verifica sui percorsi di formazione.

Per approfondire clicca qui .

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Premessa. Chi è il giornalista pubblicista:

Recita l’articolo 1 (IV comma) della legge n. 69/1963: “Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”. La Corte di Cassazione (Cass. pen., 2 aprile 1971, in Riv. dir. sportivo, 1971, 121) ha stabilito esattamente la differenza fondamentale tra pubblicisti e professionisti in base alla <professionalità esclusiva> di questi ultimi, laddove i primi, pur svolgendo sempre un’attività non occasionale e retribuita, possono anche svolgere altre professioni. E’ dunque arbitraria - secondo la Suprema Corte - una discriminazione qualitativa tra la natura e l’ampiezza degli scritti che sarebbero permessi all’una o inibiti all’altra categoria. “Nell'ordinamento della professione di giornalista, di cui all'art. 35 l. 3 febbraio 1963 n. 69, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall'art. 35 della stessa legge, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa (richiami a Corte cost. n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989)”. (Cass. civ. Sez.III 14-01-2002, n. 360; Giordanelli c. Cons. naz. Ord. giornalisti e altri; FONTI Mass. Giur. It., 2002, Foro It., 2002, I).

L’articolo 35 della legge citata disciplina le “modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti” e precisa che “la domanda deve essere corredata...anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni”. L’articolo 34 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale (Dpr n. 115/1965) precisa che “ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall’articolo 35 della legge deve contenere elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica nell’ultimo biennio”.

 

L’articolo 34 del Regolamento detta norme:

  • per chi svolge la propria attività con corrispondenze e articoli non firmati (l’attestazione del direttore in questo caso è fondamentale);

  • per i collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali;

  • per i telecinefotoperatori. L’articolo 34 del Regolamento afferma, infine, nell’ultimo comma: “Il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio della attività giornalistica da parte degli interessati”.

 

L’aspirante pubblicista:

a) normalmente è una persona che esercita altre professioni o impieghi. E’ una persona, cioè, che non svolge in esclusiva la professione di giornalista, caratteristica quest’ultima del giornalista professionista;

b) condizione per l’iscrizione è l’aver svolto per due anni un’attività giornalistica non occasionale e retribuita regolarmente;

c) l’attività giornalistica consiste in scritti, articoli, corrispondenze su giornali e periodici cartacei e non (la legge non parla di tirature, aree diffusionali, corpo redazionale, ecc.);

d) i certificati rilasciati dai direttori responsabili (delle pubblicazioni) devono comprovare l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni;

e) la domanda deve essere corredata dai giornali e periodici con gli scritti, gli articoli e le corrispondenze (anche non firmati). Il Regolamento aggiunge che la documentazione deve contenere elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica nell’ultimo biennio.

f) per quanto riguarda gli addetti agli Uffici stampa privati, gli “scritti” possono essere anche i comunicati diretti ai mass media. Secondo lo Zingarelli, per “scritto” si intende “qualunque notazione, espressione, comunicazione e sim. realizzara tramite la scrittura”.

In ordine all’iscrizione all’elenco dei pubblicisti degli addetti all’ufficio stampa di enti privati, è necessario: 1) allegare alla domanda la seguente documentazione: press book, comunicati stampa, schede informative, articoli di presentazione, lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa, redazione testi per conto di un ufficio stampa, redazione testi per giornali e riviste, redazione testi a vario titolo. Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o pubblicitario dell’attività svolta; 2) presentare una dichiarazione di un iscritto all’albo che certifichi l’attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all’albo dei giornalisti la certificazione può essere fatta d’ufficio dall’Ordine regionale sulla base di prove documentali e testimoniali.
Per gli addetti agli uffici stampa privati, oltre i requisiti indicati in precedenza, la domanda di iscrizione deve essere corredata anche da documentazione che attesti l’attività di ufficio stampa regolarmente retribuita da almeno due anni (busta paga o fatture).

g) Gli aspiranti pubblicisti, qualora guadagnino oltre i 5mila euro all’anno, dovranno dimostrare di essere assicurati con la gestione separata dell’Inps. Non sono assicurati con l’Inps coloro  che abbiano accordi scritti di data certa (e con anticipo rispetto all’inizio delle collaborazioni) con gli editori, accordi scritti che prevedano la cessione dei diritti d’autore (legge n. 633/1941). Va anche ribadito che i compensi dovranno avvenire con periodicità e che il Consiglio non accetta pagamenti unici al termine del biennio di attività giornalistica.  (Delibera del Consiglio dell'Ogl 10 giugno 2004).

Non devono esibire alcuna documentazione contabile gli aspiranti pubblicisti soci di una società editrice legata ad un’associazione di volontariato (articolo 2 della legge 266/1991).

Viene giudicata adeguata una retribuzione che, per ognuna delle previste prestazioni giornalistiche,  non sia inferiore almeno al 25% della somma prevista dal Tariffario stabilito ogni anno per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (così il Consiglio nazionale con delibera 30 ottobre 1995).

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La domanda per ottenere l’iscrizione:

Le domande vanno presentate nel rispetto di norme generali rese pubbliche sotto forma di un documento che viene consegnato agli aspiranti pubblicisti. Tale documentazione va ritirata presso la segreteria dell’Ordine regionale cui si appartiene. Eccone il testo

Per ottenere l'iscrizione all'Elenco pubblicisti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, è indispensabile avere svolto nell'ultimo biennio collaborazioni giornalistiche continuative e retribuite presso quotidiani, periodici o testate giornalistiche di emittenti televisive oppure telematiche (diffuse a mezzo rete internet, regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale e dirette da un Giornalista iscritto all’Albo) con scritti a firma del richiedente. Sono esclusi i libri e le collaborazioni svolte presso pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico (dirette da iscritti all’Elenco Speciale). Pertanto l'aspirante pubblicista è invitato a presentare giornali o fotocopie che riportino gli scritti di cui sopra. Viene consigliato di raccogliere tale documentazione in modo completo o comunque in misura corrispondente alla media settimanale o mensile degli scritti pubblicati nell'ultimo biennio (almeno 65 articoli nel biennio per i quotidiani e 40/50 per i periodici). Il numero richiesto può variare a seconda dell’Ordine regionale, per cui si consiglia di informarsi di persona.

Per le collaborazioni alle testate radio-tv gli interessati devono presentare:

  • la trascrizione integrale di almeno 50 testi giornalistici con relative cassette audio/video firmati dal richiedente per la testata che ne certifica la collaborazione, indicando, accanto a ciascun servizio, la data di trasmissione;

  • l’elenco completo dei servizi firmati dal richiedente nel biennio precedente la domanda di iscrizione, controfirmati dal direttore responsabile della testata che li ha trasmessi.

 

Tutti devono presentare:

a) l’attestazione/certificazione del (o dei) direttore/i (su carta intestata con firma e timbro) della (o delle) pubblicazione/i presso la quale (o le quali) l'interessato collabora, atta (o atte) a dimostrare in modo certo la effettiva redazione degli articoli indicati. Coloro che esercitano la propria attività con articoli o corrispondenze non firmate devono allegare alla domanda anche l’elenco dei servizi sottoscritto dal direttore della pubblicazione, idoneo a dimostrare in modo certo la effettiva redazione degli articoli che devono essere identificati chiaramente sulle pagine dei periodici e dei quotidiani a cura della direzione responsabile;

b) copia o copie delle ricevute dei compensi percepiti nell'ultimo biennio.

E' obbligatorio dimostrare che i compensi siano stati assoggettati a ritenuta d'acconto. Quando il biennio abbraccia periodi di tre anni fiscali, è obbligatorio allegare per i primi due la certificazione (annuale) dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto alla fonte (art 4 del Dpr 322/1998). La certificazione dei compensi di lavoro autonomo va rilasciata entro il marzo di ogni anno per  le ritenute versate nell’anno solare precedente. Si specifica che nulla vieta di rilasciare la suddetta certificazione immediatamente dopo aver eseguito il pagamento della ritenuta, il quale deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene pagato il compenso al lavoratore autonomo.

 

La retribuzione dell’aspirante pubblicista:

Il problema dell’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, sotto il profilo della retribuzione, è stato affrontato due volte dalla Corte costituzionale con una sentenza e con un’ordinanza:

sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11

a)L’appartenenza all’Ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di un’attività giornalistica che non abbia rigorosa caratteristica di professionalità”.

b)L’esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l’opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali”.

c) “Del pari non fondata è la questione relativa al primo comma dell’articolo 35, impugnato nella parte in cui stabilisce che al fine dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la dimostrazione di aver svolto attività retribuita da almeno due anni. Il timore espresso dal giudice a quo che questa norma consenta un sindacato sulle pubblicazioni non ha ragione di essere, perché la certificazione dei direttori e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente e per il tempo richiesto dalla legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di merito capace di risolversi, come afferma l’ordinanza, in “una forma larvata di censura ideologica”.

ordinanza 6-18 luglio 1989 n. 420:

“E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 35 legge 3 febbraio 1963 n. 69 in quanto l’accertamento del requisito della regolare retribuzione richiesto per l’iscrizione all’albo dei pubblicisti non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine dei giornalisti essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza”.

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Considerazioni sulla sentenza e sull’ordinanza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale afferma:

a) che il Consiglio non può svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e alcuna valutazione di merito sugli scritti;

b) che la certificazione dei direttori (che abbraccia anche la regolare retribuzione) e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di accertare se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente;

c) che il requisito della regolare retribuzione non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine, essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza.

Questi sono i tre punti centrali della sentenza e dell’ordinanza, che integrano la legge istitutiva dell’Ordine e il suo regolamento di esecuzione. Le pronunce della Corte costituzionale hanno la stessa incidenza della legge.

 

Le conseguenze:

1) dalla lettera b) si capisce chiaramente che il Consiglio ha un potere meramente ricognitivo e che l’attività giornalistica non deve essere né occasionale né GRATUITA (la retribuzione può, quindi, variare da un minimo a un massimo indefinito).

2) Sentenze che fissano "comuni regole probatorie e criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza":

a) devono essere ritenuti validi anche articoli pubblicati su modesti periodici (Corte Appello Napoli, 27 gennaio 1971 in Angelo Cardillo, Le leggi sulla stampa, Edizioni Bucalo). Cardillo parla di una cinquantina di articoli nell’ultimo biennio a corredo della domanda di iscrizione nell’elenco pubblicisti dell’Albo. Cardillo riferisce, inoltre, che alcuni Consigli prescindono dalla tiratura dei giornali e danno peso al contenuto egli articoli; ed anzi, in presenza di un contenuto obiettivamente giornalistico, accettano anche articoli apparsi su periodici tecnici, scientifici o professionali.

b)Gli Ordini professionali nell’esaminare le istanze di iscrizione ai relativi albi devono solo verificare se l’aspirante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge senza operare alcuna valutazione del pubblico interesse ad accogliere la domanda...” (Consiglio di Stato, sezione VI, 9 giugno 1986, n. 432).

c)Il collaboratore del <Foro italiano>, che abbia prestato continuativamente la propria opera retribuita per almeno due anni, ha diritto alla iscrizione nell’albo dei giornalisti pubblicisti; è, pertanto, illegittima la deliberazione del Consiglio dell’Ordine che ne rifiuti l’iscrizione” (Tribunale Bari, 3 aprile 1992, in Foro it., 1992, I, 1554).

d) l’attività di pubblicista può essere esercitata dai pubblici dipendenti (Tar Lombardia, sez. I, 12 dicembre 1986, n. 961).

e)L’illegittimo rifiuto della domanda di iscrizione all’albo professionale comporta la responsabilità del Consiglio dell’Ordine per i danni subiti dal professionista a seguito della mancata iscrizione” (Trib. Roma, 3 febbraio 1994, in Gius, 1994, fasc. 8, 221).

 

TESTATE ON-LINE:

L'avvento del web.

Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei Tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come "giornale" (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante "ogni altro mezzo di diffusione" che  oggi è  internet). Una sentenza milanese va proprio in questa direzione:"Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all'ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall'articolo 1 della legge  62/2001. Tale definizione incide  e amplia quella contenuta  nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati - contemplati nell'Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 - se non in virtù di una sentenza irrevocabile" (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al  Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).

Per quanto riguarda il "giornalismo elettronico/telematico", il protocollo contrattuale "si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale". Il contratto in sostanza ha preso atto che "la rete Internet è equiparabile a organo di stampa". "La rete Internet, quale sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad un organo di stampa" (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Riviste Dir. e Giur., 1997, 472, n. Catalano). Ricordiamo che "Spazio Motori" è stata una delle prime testate giornalistiche (settoriali) telematiche regolarmente registrate presso un Tribunale.

 

Massimiliano Giovine

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Fonti: ODG (Ordine Nazionale dei Giornalisti) – Franco Abruzzo (ex Presid. Ordine dei Giornalisti della Lombardia) – Wikipedia - Altalex

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